Art. 18, l. 300/70

3 Luglio 2014

Riforma della sentenza che dichiara illegittimità del licenziamento – Somme erogate al lavoratore a titolo di risarcimento – Restituzione delle somme – Legittimità – Sussiste.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, ordinanza 3 luglio 2014 n. 15251
Abstract
In caso di riforma in appello del giudizio di primo grado, deve essere immediatamente restituita dal lavoratore la somma percepita a titolo di risarcimento danno per le retribuzioni perdute tra il licenziamento e la reintegrazione.
Commento
La Corte ricorda che a seguito della riforma dell’art. 18 S.L. del 1990 (con la legge n. 108 di tale anno, ben prima di quella recente con la legge “Fornero”) anche le somme erogate tra il licenziamento e la reintegrazione non sono più qualificate retribuzione ma compongono il risarcimento dei danni dovuto al lavoratore per l’illegittimità del licenziamento, per cui devono essere restituite in caso di riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato il datore di lavoro a pagarle, senza neppure attendere la definitiva pronuncia della Cassazione (in ragione della modifica apportata all’art 336, 2° comma cod. proc. civ. dalla legge n. 353 del 1990).
Sezione: processuale