Cass. lav. 10 luglio 2014, n. 15845
Cancellazione di società da registro imprese – perdita di legittimazione processuale – successione singoli soci – litisconsorzio necessario processuale.
Corte di cassazione, sentenza 10 luglio 2014 n. 15845
Abstract
Inammissibile l’appello proposto nei confronti di una società di persone nel frattempo cancellata dal registro delle imprese anziché nei confronti dei soci.
Commento
Come è noto, a partire dalla metà del 2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della stessa. Se ciò avviene in corso di giudizio e l’estinzione non è dichiarata dal difensore, il giudizio prosegue nei confronti della società e la sentenza produrrà effetti nei confronti dei soci che alla società succedono, con i limiti di responsabilità stabiliti dal codice civile, a seconda del tipo di società (nel caso in esame, trattandosi di società di persone, la responsabilità era illimitata). Ma se la parte soccombente nel giudizio intende impugnare la sentenza favorevole alla società, ha l’onere di accertare preliminarmente presso il registro delle imprese se essa sia ancora in vita, proponendo l’atto di impugnazione, in caso di estinzione della società, nei confronti dei soci che le succedono. Nel caso in esame, la parte soccombente aveva proposto l’atto di appello nei confronti di una società, nel frattempo estinta; ragione per cui l’atto è stato ritenuto inammissibile.
Sezione: Processuale