Cass. lav. 2 settembre 2014 n. 18522
Rito del lavoro – artt. 214, 215 c.p.c., 2719 c.c. – Disconoscimento di contratto di lavoro e di busta paga- requisiti – tempestività – specificità.
Art. 2118 c.c. – dimissioni – indennità di mancato preavviso – sussistenza di un danno per il receduto – irrilevanza.
Corte di cassazione, sentenza 2 settembre 2014 n. 18522
Abstract
Ribadita dalla Corte di legittimità la regola processuale per cui anche il disconoscimento in giudizio dell’autenticità della fotocopia di un documento deve avvenire alla prima risposta successiva alla sua produzione.
Commento
Conseguentemente la Cassazione ha confermato l’inammissibilità del disconoscimento dell’autenticità della copia fotostatica di una busta paga prodotta dal datore di lavoro con la memoria di costituzione, in quanto effettuato dalla difesa del lavoratore solo alla quinta udienza del giudizio. Nella motivazione della sentenza vengono, tra l’altro, altresì richiamate le più recenti sentenze, anche delle sezioni unite civili della Cassazione, in ordine al principio di autosufficienza del ricorso. Viene infine ribadito che il diritto del datore di lavoro all’indennità sostitutiva del preavviso in caso, di dimissioni immediate del lavoratore senza giusta causa, spetta indipendentemente dalla dimostrazione di aver subito un danno.
Sezione: Processuale