Cass. lav. 9 luglio 2014, n. 15723

11 Luglio 2014

Rapporto di lavoro parasubordinato – competenza territoriale del giudice – foro del domicilio del lavoratore – foro esclusivo;
nozione di domicilio – centro degli affari ed interessi economici ma anche affettivi, sociali e familiari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 9 luglio 2014 n. 15723
Abstract
Nelle controversie giudiziarie dei collaboratori parasubordinati, Il luogo del domicilio del lavoratore che determina la competenza territoriale del Tribunale va accertato tenendo conto non solo dei suoi interessi economici, ma anche di quelli affettivi, familiari e sociali.
Commento
Nel caso esaminato, sulla base del principio enunciato, divenuto costante nella giurisprudenza più recente della suprema Corte, la sentenza ha confermato in Firenze il domicilio dell’agente; nonostante questi svolgesse infatti la propria attività prevalentemente (ma non solo) nel circondario del Tribunale di Siena, era stato accertato che Firenze era il luogo di normale recapito degli atti relativi alla sua attività lavorativa nonché il luogo di sua dimora abituale e ove egli svolgeva in prevalenza le relazioni sociali.
Sezione: Processuale