Consiglio di Stato, sentenza 22 maggio 2019 n. 3298

7 Febbraio 2019

Sui limiti reddituali e sull’ambito di applicazione dell’esenzione dal contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenziali.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le strutture territoriali C.G.I.L. e C.I.S.L. di Milano e Torino avevano impugnato una circolare del Ministero della Giustizia relativa al contributo unificato, in cui si interpreta – erroneamente, secondo i ricorrenti – la legge nel senso che nelle cause di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, il limite reddituale per fruire dell’esenzione dal contributo unificato fa riferimento al reddito familiare e non a quello personale dell’istante e che l’esenzione non è applicabile ai giudizi avanti alla Corte di cassazione. Il Consiglio di Stato conferma l’interpretazione della legge data dalla circolare sul riferimento familiare dei limiti reddituali mentre annulla la circolare sul secondo punto, affermando che anche nei giudizi avanti la Corte suprema vale l’esenzione. Infine la Corte respinge ogni dubbio di incostituzionalità della legge di riferimento.
Sezione: processuale