Contratto a tempo determinato

8 Settembre 2014

Conversione in rapporto a tempo indeterminato – Indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, l. 183/10 – Fattispecie.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, ordinanza 8 settembre 2014 n. 18902
Abstract
E’ incensurabile in cassazione, se priva di vizi logici, la valutazione dei criteri di determinazione dell’indennità dovuta al lavoratore in caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine.
Commento
L’art. 32, quinto comma della legge n. 183 del 2010 ha sostituito, in caso di conversione del contratto di lavoro a termine, la sanzione risarcitoria (tutte le retribuzioni successive alla richiesta del lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro e fino all’effettiva ripresa di quest’ultimo) con un’indennità forfettaria, da determinare tra un minimo ed un massimo sulla base di criteri elastici, che, secondo la Corte di legittimità, compete unicamente al giudice di merito di valutare con una motivazione incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici.
Sezione: Processuale