Contumacia
Costituzione tardiva del convenuta – Attore – Prova dei fatti costitutivi della domanda – Accertamento del giudice – Necessità.
Corte di cassazione, sentenza 21 novembre 2014 n. 24885
Abstract
La tardiva costituzione in giudizio del convenuto non impedisce nel processo del lavoro la contestazione dei fatti affermati dal lavoratore.
Commento
In una causa d’impugnazione di un licenziamento, la sentenza di merito aveva accolto la domanda affermando che l’avvenuta tardiva costituzione in giudizio del datore di lavoro convenuto rendesse incontestabili i fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore. La Corte ha viceversa ribadito che, come la contumacia del convenuto non esonera l’attore dal provare i fatti costitutivi del diritto, così anche la costituzione tardiva del convenuto non esonera l’attore da tale onere probatorio, esonero che deriva unicamente dalla non contestazione dei fatti da parte del convenuto costituito in giudizio, anche tardivamente.
Sezione: processuale.