Corte d’Appello di Brescia, 7 luglio 2015
Il termine di decadenza per l’avvio dell’azione giudiziaria di impugnazione del licenziamento si computa con riferimento non alla data indicata nella lettera di impugnazione, ma alla data di effettiva spedizione. Ove tale termine scada di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Interessante pronuncia della Corte d’Appello bresciana, che risolve a favore del lavoratore una questione applicativa dell’art. 32 del legge 183/2010, che ha introdotto un termine di decadenza, successivo a quello di impugnazione stragiudiziale, per l’avvio dell’azione di impugnazione dei licenziamenti (originariamente di 270 giorni, oggi di 180). Il datore di lavoro aveva eccepito il superamento del termine computandolo dalla data indicata nella lettera di impugnazione, ma la Corte ritiene più corretto far decorrere tale termine dal giorno di spedizione della raccomandata. Inoltre, la sentenza afferma l’applicabilità anche a tale fattispecie dell’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile, il quale dispone lo spostamento al primo giorno successivo non festivo per i termini relativi agli atti processuali svolti fuori dell’udienza che cadano di sabato.