Corte di cassazione, 5 luglio 2017 n. 16581

5 Luglio 2017

La considerazione della debolezza economico-sociale della parte soccombente in giudizio non giustifica la compensazione delle spese.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La pronuncia fa applicazione del testo dell’art. 92, secondo comma del cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, che consente la compensazione delle spese giudiziali, tra l’altro, per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella sentenza. Secondo la Corte, infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esterne e indipendenti dal giudizio ma devono riguardare specifici aspetti delle questioni decise, quali la novità o l’oggettiva incertezza di esse o l’assenza di precedenti uniformi al momento dell’istaurazione della causa o l’intervento in corso di giudizio di modifiche normative o di sentenze della Corte costituzionale o della Corte di giustizia UE in materia, etc.
Sezione: processuale