Corte di Cassazione, ordinanza 14 maggio 2024, n. 13176
Rito Fornero e trattazione scritta dell’udienza di discussione.
Licenziamento e prove atipiche.
In un giudizio di impugnazione col rito Fornero del licenziamento per giusta causa di un infermiere ospedaliero accusato di violenza sessuale a danno di una cliente, il ricorrente aveva sostenuto la nullità della sentenza d’appello perché i giudici avrebbero erroneamente applicato la modalità di trattazione scritta semplificata dell’udienza di discussione, che sarebbe stata introdotta dall’art. 221, comma 4° D.L. n. 34/2020 unicamente per il processo ordinario e comunque avrebbero poi depositato tardivamente dispositivo e motivazione. La Cassazione afferma viceversa i principi secondo cui: 1) come risulta dal testo stesso della legge, che riguarda genericamente “le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, esso è applicabile anche al processo del lavoro, anche nelle forme accelerate proprie del rito Fornero, che inoltre e comunque non impone la lettura del dispositivo in udienza; 2) il ritardo nel successivo deposito, entro 10 giorni, della sentenza non comporta la nullità della stessa, trattandosi, in difetto di diversa indicazione, di un termine ordinatorio.
Col medesimo ricorso per cassazione, l’infermiere aveva altresì sostenuto la nullità della sentenza, in quanto basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla vittima e da due altre persone alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari relative al reato di violenza sessuale a carico del lavoratore, persone che poi non erano state sentite in udienza nel contraddittorio delle parti. In proposito, la Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), allorché risultino idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite da altre risultanze istruttorie.