Corte di cassazione, ordinanza 16 maggio 2018 n. 11994
L’obbligo di depositare in giudizio la sentenza notificata, che grava sulla parte che eccepisce la tardività dell’appello nel termine breve, può essere adempiuto anche in corso di causa.
Ribadito che la parte che eccepisce la tardività dell’appello nel “termine breve” decorrente dalla notifica della sentenza appellata deve depositare in cancelleria la copia della sentenza notificata per consentire ai giudici la verifica della eccepita tardività, la Corte applica anche all’ipotesi in cui tale deposito avvenga non con la costituzione in appello ma solo nel corso del relativo giudizio la regola per cui nel processo del lavoro sono ammissibili per la prima volta in appello, anche d’ufficio, le prove decisive. Nel caso esaminato, l’appellato, nell’eccepire nella memoria di costituzione la tardività dell’appello, aveva depositato solo due pagine di copia della sentenza notificata, provvedendo poi al deposito integrale dell’originale solo nel corso del giudizio.
Sezione: processuale