Corte di cassazione, ordinanza 18 ottobre 2021 n. 28606

18 Ottobre 2021

Ancora sui ricorsi per violazione di legge, ma che in realtà censurano la valutazione dei fatti materiali.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Continua massicciamente la prassi di mascherare con la deduzione di violazione di legge la presunta insufficienza della motivazione nella valutazione dei fatti, che non può essere censurata in cassazione, salvo limiti molto precisi. Un esempio è il caso esaminato dalla Corte, in cui si trattava dell’impugnazione di un licenziamento intimato perché il lavoratore nel giorno di permesso concesso per assistere un familiare inabile grave, vi aveva dedicato in tutto 50 minuti. La sentenza di merito che aveva respinto l’impugnazione, viene, infatti, censurata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c. p. c., 7 e 18 S.L., 33 L. 104/93, 2697 e 2729 c. c., 1175, 1375, 2104 e 2119 c. c.; tutte censure che la Corte puntualmente contesta perché espressione del tentativo di rivalutazione dei fatti, precisando viceversa la corretta analisi della portata precettiva di ogni norma di legge citata, del tutto estranea al contenuto delle censure.