Corte di Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2023, n. 35516
Ancora sui poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice di merito.
Nell’ambito di un giudizio d’impugnazione di un licenziamento, il datore di lavoro aveva censurato, in cassazione, la sentenza d’appello anche per non avere i giudici di merito ammesso una prova testimoniale e per non aver comunque attivato, in proposito, i propri poteri d’ufficio. Nel respingere il motivo di ricorso, la Corte ricorda che il giudizio sulla superfluità o, come nel caso in esame, sulla genericità di una prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo che sia fondato su un errore di diritto o su valutazioni del tutto illogiche, ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato. Quanto al potere del giudice di acquisire un nuovo documento o ammettere una nuova prova testimoniale, il suo esercizio è insindacabile in cassazione, in quanto derivante da una valutazione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito.