Corte di Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2023, n. 35516

19 Dicembre 2023

Ancora sui poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice di merito.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’ambito di un giudizio d’impugnazione di un licenziamento, il datore di lavoro aveva censurato, in cassazione, la sentenza d’appello anche per non avere i giudici di merito ammesso una prova testimoniale e per non aver comunque attivato, in proposito, i propri poteri d’ufficio. Nel respingere il motivo di ricorso, la Corte ricorda che il giudizio sulla superfluità o, come nel caso in esame, sulla genericità di una prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo che sia fondato su un errore di diritto o su valutazioni del tutto illogiche, ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato. Quanto al potere del giudice di acquisire un nuovo documento o ammettere una nuova prova testimoniale, il suo esercizio è insindacabile in cassazione, in quanto derivante da una valutazione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito.