Corte di cassazione, ordinanza 19 febbraio 2018 n. 3977

19 Febbraio 2018

Non concreta un vizio di ultrapetizione della sentenza una diversa qualificazione della domanda da parte del giudice.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui il giudice aveva qualificato come straining (stress forzato deliberamente inflitto alla vittima da un superiore con obiettivo discriminatorio) anziché come mobbing le condotte denunciate come discriminatorie da una dipendente, la Corte ribadisce il principio (comune anche all’ordinanza n. 3971/2018) secondo cui non è consentito al giudice pronunciare su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato o fondante su fatti diversi da quelli rappresentati, mentre è in suo pieno potere-dovere qualificare giuridicamente la domanda in maniera diversa o porre a fondamento della decisione valutazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti (con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte ha comunque tenuto a precisare che il c.d. straining non è che una forma possibile di mobbing).
Sezione: processuale