Corte di cassazione, ordinanza 2 aprile 2024 n. 8626
Onere della prova della fruizione delle pause delle guardie giurate.
Il CCNL dei dipendenti di istituti di vigilanza privata stabilisce che, in caso di prestazione giornaliera che superi le sei ore consecutive spetta alla guardia giurata una pausa di dieci minuti da fruire in loco. In caso di ragioni di servizio che ostano alla pausa, è dovuto al dipendente un riposo compensativo di pari durata entro 30 giorni. L’ex dipendente di un istituto di vigilanza aveva fatto causa all’istituto, chiedendo il pagamento di una serie di pause non godute. I giudici di merito avevano respinto le domande con la motivazione che il ricorrente, pur avendo provato il mancato godimento delle pause, non aveva altresì dedotto e provato la mancata fruizione dei riposi compensativi. La decisione non supera il vaglio della Cassazione, che, accogliendo il ricorso del lavoratore, ribadisce che, secondo le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, questo grava sul lavoratore ricorrente per ciò che riguarda la mancata fruizione delle pause giornaliere, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto azionato. Diversamente, l’onere di allegare e provare che il dipendente ha comunque fruito del compenso compensativo grava sul datore di lavoro, essendo appunto lui che deve individuare la data e il momento più opportuno per il godimento del riposo.