Corte di cassazione, ordinanza 2 dicembre 2021, n. 37987

2 Dicembre 2021

 Ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro, se le parti hanno firmato contestualmente la lettera di assunzione in un determinato luogo, quello è comunque il luogo in cui è sorto il rapporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il codice di rito individua la competenza territoriale del giudice del lavoro in base a diversi criteri di collegamento, uno dei quali è il luogo in cui è sorto il rapporto. Invocando gli artt. 1323 e 1335 cod. civ., Il Tribunale della sede dell’impresa da cui era partita la proposta di assunzione e che aveva ricevuto l’accettazione da parte della lavoratrice aveva ritenuto questo il luogo di nascita del rapporto, in un caso in cui peraltro le parti avevano firmato contestualmente la lettera di assunzione in altro luogo, prima di spedirla alla sede dell’impresa. La Corte cassa l’ordinanza del Tribunale, affermando che, in caso di sottoscrizione congiunta in un determinato luogo, questo è il luogo di costituzione del rapporto, anche se l’atto viene poi trasmesso altrove, mentre deve ritenersi residuale il criterio stabilito dall’art. 1335 c.c.