Corte di cassazione, ordinanza 26 aprile 2018 n. 101132

26 Aprile 2018

Possibile la compensazione atecnica tra crediti del lavoratore e crediti risarcitori del datore derivanti dall’inadempimento del dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui in giudizio era stata chiesta dal datore di lavoro e negata dalla Corte d’appello la compensazione impropria del proprio debito per il t.f.r. con proprio credito derivante dai danni provocati dal dipendente col suo comportamento inadempiente (e costituente reato), la Cassazione ricorda viceversa che la compensazione atecnica è configurabile quando i due crediti abbiano origine in un unico rapporto, quale è ad es. il rapporto di lavoro (anche se uno dei crediti è di risarcimento per inadempimento delle obbligazioni contrattuali), nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta unicamente l’accertamento del dare e dell’avere, senza che sia necessaria una domanda o un’eccezione di compensazione, che postulano l’autonomia dei rapporti a cui si riferiscono i rispettivi crediti.
Sezione: processuale