Corte di cassazione, ordinanza 4 giugno 2018 n. 14212
L’azione del sindacato ex art. 28 S.L. impedisce la decadenza del lavoratore dall’impugnazione del licenziamento.
Come è noto, il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni, con qualsiasi atto scritto, “anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento”. Nel caso esaminato, era stata promossa dal sindacato, entro il termine di 60 giorni, l’azione di repressione della condotta antisindacale per ottenere la reintegrazione di un lavoratore licenziato, il quale viceversa aveva proposto direttamente l’azione individuale di annullamento del licenziamento ben oltre il termine di 60 gg. In contrasto con quanto ritenuto dai giudici di merito, la Corte ha escluso che il lavoratore fosse incorso nella decadenza, equiparando l’azione del sindacato ex art. 28 S.L. a quell’intervento che per legge la impedisce.
Sezione: processuale