Corte di cassazione, ordinanza 6 novembre 2023 n. 30843

6 Novembre 2023

L’appello contro la decisione di rimozione di una discriminazione nell’accesso al lavoro per motivi di nazionalità si propone con citazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte risolve un problema che in diverse Corti d’appello aveva dato luogo a soluzioni divergenti (ad es. Trieste, a cui si riferisce la decisione e Milano). Premesso che per legge le controversie antidiscriminatorie previste dal T.U. sull’immigrazione vanno trattate col rito sommario di cognizione (vale a dire ex art. 702 bis e ss. c.p.c., ora abrogato dalla legge Cartabia), la Corte ha poi ricordato che da sempre si è ritenuto che l’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento sommario debba avvenire con atto di citazione, da notificare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Non v’è pertanto ragione di discostarsene nel caso indicato, in cui la materia del lavoro può giocare un ruolo all’interno della ripartizione degli affari tra gli uffici nella scelta della sezione lavoro della Corte d’appello per la trattazione, ma col rito ordinario. La Corte cassa pertanto la sentenza d’appello di Trieste, secondo la quale, nel caso di cui all’art. 702 bis e ss. c.p.c., il rito in appello conseguirebbe a quello applicabile normalmente in primo grado, vale a dire, nel caso, quello del lavoro.