Corte di Cassazione, ordinanza 8 luglio 2024, n. 18529
Valida l’impugnazione del licenziamento avvenuta con l’invio via PEC da parte del difensore di un documento word.
I giudici di merito avevano dichiarato la decadenza del ricorso di impugnazione di un licenziamento, perché avvenuta tramite la notifica, via PEC, da parte del difensore, di un semplice file “word” non sottoscritto, contenente il ricorso, anziché nella forma prescritta dal D. Lgs. n. 82 del 2005, di copia informatica di documento analogico. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) la soluzione formalistica adottata dai giudici di merito contrasta con la costante applicazione sostanzialistica” dell’art. 6 l. n. 604/66 praticata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quel che conta ai fini della validità dell’atto di impugnazione, è che esso sia idoneo a far conoscere con la dovuta certezza la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento; (ii) nel caso di specie, tale idoneità sussiste senz’altro, dal momento che la società datrice non ha mai sostenuto che dal file word allegato alla PEC non emergesse con chiarezza la volontà di impugnare il licenziamento o che il suo contenuto sia stato modificato; (iii) anche la mancata sottoscrizione del documento deve considerarsi priva di rilevanza, avendo la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ribadito il principio per cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa.