Corte di cassazione, ordinanza 8 marzo 2024 n. 6275
Presunzioni utilizzabili per la prova dei danni da demansionamento.
In un caso in cui i giudici di merito avevano respinto le domande di risarcimento del danno (professionale, sia patrimoniale che non patrimoniale) da demansionamento per mancanza di qualunque allegazione del danno, la dipendente interessata aveva sostenuto in cassazione che gli elementi presuntivi dell’esistenza dei danni risulterebbero dalla lettura stessa della descrizione del demansionamento contenuta nel suo ricorso introduttivo del giudizio. Accogliendo il ricorso per cassazione, la Corte, ricordando la distinzione tra danno in re ipsa e danno sostenuto da prove, ribadisce che queste possono consistere, soprattutto nella materia, in elementi presuntivi univocamente significativi, quali la qualità e quantità del lavoro svolto prima e dopo la dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa, il tipo di professionalità coinvolta, la durata dell’adibizione a mansioni inferiori etc., tutti elementi allegati nel ricorso introduttivo del giudizio in questione, utili per la valutazione dell’esistenza del pregiudizio alla professionalità, sia nella sua componente economica che in quella non patrimoniale.