Corte di cassazione, sentenza 11 giugno 2015 n. 12122

11 Giugno 2015

Nessun formalismo è richiesto nella redazione del ricorso per cassazione, ma unicamente chiarezza e sinteticità espositiva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione nasceva dal rilievo del cumulo, nell’ambito di ciascun motivo dello stesso, di censure relative sia alla violazione di legge che al vizio di motivazione. Con una decisione che fa giustizia di altre pronunce di segno contrario, la Corte, respingendo ogni tentazione di mero formalismo, rigetta l’eccezione, valutando, nel caso esaminato, che la trattazione dei motivi di ricorso evidenzia chiaramente le singole doglianze cumulate e la loro riconducibilità all’uno o all’altro tipo di censura ammissibile in cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c. – Sezione: processuale