Corte di cassazione, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4090
Consentiti giudizi separati per distinti diritti nascenti da un medesimo rapporto di durata. Limiti.
La Corte aveva nel 2007 censurato per abuso del processo l’indebito frazionamento in più giudizi di un unico credito tra le medesime parti, con la conseguente inammissibilità dei giudizi successivi al primo. Essendo stato posto il problema della estensione del principio di inammissibilità anche a giudizi relativi a diritti diversi e distinti, ma nascenti da un unico rapporto di durata tra le medesime parti ormai esaurito, la Corte l’ha esclusa, affermando peraltro che, se si tratta di diritti iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di possibile giudicato o fondati sul medesimo fatto costitutivo, deve sussistere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Nel caso esaminato, la Corte, in base ai principi affermati, ha ritenuto ammissibile una domanda di computo su di un premio di fedeltà dei compensi di lavoro straordinario continuativo, proposta successivamente ad un giudizio per il calcolo sul t.f.r. di alcuni compensi anch’essi di carattere continuativo. – Sezione: processuale