Corte di cassazione, sentenza 17 febbraio 2015 n. 3122

17 Febbraio 2015

Se le prove legittimamente assunte in giudizio non sono pienamente sufficienti ad orientare la decisione, il giudice ha il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove ritenute indispensabili per la dimostrazione o la negazione dei fatti dedotti dalle parti.

Il disconoscimento giudiziale, ai fini probatori, di conformità all’originale di una copia fotostatica di documenti o di una copia di filmati può essere vinto anche con mezzi di prova diversi dal procedimento di verificazione dell’autenticità, comprese le presunzioni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce, nella prima massima, il proprio orientamento nella materia delle prove in un caso in cui, per dimostrare la sottrazione di carburante aziendale da parte di propri dipendenti addetti al carico di autobotti e per questo licenziati, il datore di lavoro aveva chiesto in appello – nel giudizio di impugnazione del licenziamento – di poter produrre un filmato, preannunciato già in primo grado, ma per errore non depositato in maniera regolare. La Corte ha giudicato corretto il comportamento della Corte d’appello che aveva ammesso la produzione tardiva, anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro aveva dedotto anche altri mezzi di prova, ritualmente acquisiti, non sufficienti a dimostrare pienamente i fatti dedotti, ma meritevoli di approfondimento istruttorio.
Anche la seconda massima esprime un orientamento consolidato in cassazione, con specifico riferimento alle copie fotostatiche di documenti probatori, qui esteso, per identità di logica, alle copie di filmati.
Tra gli altri principi ricordati dalla sentenza meritano infine uno specifico richiamo la regola, di diritto sostanziale, secondo cui la rivalutazione, oltre agli interessi legali, spetta in maniera automatica solo per i crediti dei lavoratori e non anche per quelli dei datori di lavoro nonché l’affermazione della legittimità di una ripresa video da parte del datore di lavoro in quanto diretta non a controllare l’adempimento della prestazione del dipendente ma l’accertamento di condotte di questi lesive del patrimonio aziendale.
Sezione: processuale