Corte di cassazione, sentenza 18 ottobre 2017 n. 24559

18 Ottobre 2017

La comunicazione scritta al proprio difensore di voler rinunciare all’impugnazione di un licenziamento produce effetti estintivi se non impugnata entro sei mesi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Sottesa alla pronuncia sta la valutazione che la rinuncia abdicativa è un negozio giuridico non recettizio, per cui non è necessario che l’atto venga indirizzato a chi eventualmente tragga di fatto vantaggio dallo stesso. Nel caso esaminato, un dipendente, dopo aver rinunciato all’impugnazione di un licenziamento con lettera indirizzata al proprio difensore, ci aveva ripensato e dopo un anno aveva promosso l’azione giudiziaria. La Corte ricorda che tale rinuncia sottostà alla disciplina di cui all’art. 2113 c.c., per cui non essendo stata impugnata entro sei mesi, aveva ormai prodotto i suoi effetti al momento della proposizione dell’azione in giudizio.
Sezione: processuale