Corte di cassazione, sentenza 2 gennaio 2020 n. 1
L’azione di repressione della condotta antisindacale si avvale del regime probatorio agevolato delle azioni antidiscriminatorie se l’antisindacalità consiste nella discriminazione in ragione dell’appartenenza sindacale.
Il caso denunciato ex art. 28 S.L. come antisindacale e discriminatorio dal sindacato ricorrente consisteva nel trasferimento collettivo dallo stabilimento Fiat di Pomigliano d’arco al costituendo polo logistico di Nola (distante 20 KM) di 316 lavoratori, tra i quali circa l’80% dei dipendenti facenti parte del direttivo provinciale del sindacato ricorrente. Mentre i giudici di merito avevano valutato il dato come mero indizio dell’antisindacalità, da corroborare con altri elementi di prova, la Corte, riconducendo l’appartenenza sindacale a una dei possibili oggetti di condotte discriminatorie (per “le condizioni personali”, tra quelle indicate nella legge n. 216 del 2003), applica al procedimento il regime probatorio agevolato (per il sindacato ricorrente) proprio delle cause, anche collettive, di discriminazione, spostando sul datore di lavoro, nel caso in cui il ricorrente, come nel caso di specie, fornisca anche solo un indizio semplice di antisindacalità per discriminazione, l’onere della prova dell’assenza di discriminazione, non essendo sufficiente la prova di ragioni oggettive a sostegno della condotta.
Sezione: processuale