Corte di cassazione, sentenza 21 maggio 2018 n. 12436
Ammissibile la chiamata in causa per la prima volta in appello della cessionaria di azienda in un caso di cessione intervenuta in corso di giudizio.
Intervenuta la cessione di azienda nel corso del giudizio di primo grado di impugnazione del licenziamento intimato dalla cedente, la lavoratrice aveva per la prima volta in appello chiamato in giudizio la cessionaria, mentre la cedente era fallita. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la chiamata sia perché ritenuta tardiva, sia perché la successione della cessionaria nel diritto controverso sarebbe preclusa dalla dichiarazione di fallimento della cedente. La Corte di cassazione dichiara infondate ambedue le ragioni, in applicazione dell’art. 111 c.p.c. e tenuto conto dell’autonomia delle azioni svolte nei confronti, rispettivamente, della cessionaria e del fallimento della cedente.
Sezione: processuale