Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2014 n. 9180
Anche le SOMME erogate dal datore di lavoro a TITOLO TRANSATTIVO a chiusura di una CONTROVERSIA DI LAVORO possono essere assoggettate ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
Secondo la Cassazione, non conta infatti, a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 (nel testo vigente all’epoca dei fatti), la qualificazione data dalle parti a tali erogazioni, spettando al giudice, in caso di successiva controversia con l’Ente previdenziale, accertare se esse dipendano dal rapporto di lavoro e pertanto debbano essere assoggettate ai contributi (salvo le ipotesi esplicitamente escluse, tra le quali rientra l’incentivo all’esito, ove corrispondente all’effettiva situazione litigiosa) oppure derivino da un titolo autonomo diverso e distinto dal rapporto di lavoro. Nel caso in esame, certa essendo la dipendenza dell’erogazione transattiva dal rapporto di lavoro, la Corte ha escluso la ricorrenza del titolo di incentivo all’esodo, dato che il rapporto era già estinto al momento della lite, riguardante diverse pretese retributive. – Sezione: Previdenza