Corte di cassazione, sentenza 24 maggio 2021 n. 14180
Nel rito c.d. Fornero, la domanda iniziale può essere integrata nella seconda fase in cui si articola il primo grado di giudizio.
Come è noto, il rito Fornero per l’impugnazione dei licenziamenti agli effetti dell’art. 18 S.L. si articola, nel primo grado, in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda (opposizione) a cognizione piena. Un lavoratore aveva impugnato con tale rito il licenziamento collettivo intimatogli, sostenendo che il recesso non aveva una ragione oggettiva e la violazione dei criteri di scelta tra lui e altri dipendenti comparabili. Nella fase di opposizione all’ordinanza che aveva respinto le sue richieste, aveva aggiunto la denuncia di violazione dell’obbligo di specificare, con lettera alle autorità e ai sindacati, le modalità di attuazione dei criteri di scelta prescelti, esponendosi all’eccezione di “mutatio libelli” (domanda nuova inammissibile). La Corte viceversa ammette la nuova richiesta ricordando che, data la natura bifasica dell’unico grado di giudizio, è consentito introdurre nella seconda fase nuove domande, fondate sui medesimi fatti costitutivi.