Corte di cassazione, sentenza 26 maggio 2015 n. 10834

26 Maggio 2015

Il licenziamento discriminatorio è sempre illegittimo, sicché l’averne chiesto la dichiarazione di illegittimità per assenza di giusta causa e non la nullità perché discriminatorio non impedisce al giudice l’accertamento del suo carattere discriminatorio, sulla base delle prove tempestivamente dedotte dal dipendente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, il dipendente aveva chiesto la dichiarazione d’illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa, sostenendo che l’insieme di fatti contestatigli in rapida successione e che poi avevano, come precedenti disciplinari, concorso a determinare il suo licenziamento disciplinare costituivano sostanzialmente la risposta ritorsiva dell’imprenditore all’azione sindacale del lavoratore di denuncia di una prassi aziendale violativa dei limiti legali dell’orario di lavoro, che aveva dato altresì luogo ad una sanzione penale a carico dell’imprenditore. All’obiezione che tali deduzioni potevano semmai essere pertinenti nel quadro di una domanda di nullità del licenziamento perché discriminatorio, mai espressamente formulata dal ricorrente, la Corte ha affermato che il carattere discriminatorio può ben essere la ragione che sostiene la domanda di accertamento dell’assenza di giusta causa del licenziamento. – Sezione: processuale