Corte di cassazione, sentenza 27 giugno 2017 n. 15976
Unificabili in un unico giudizio le due fasi (sommaria e di cognizione piena) del procedimento speciale previsto dalla legge Fornero per l’impugnazione del licenziamento ex art. 18 S.L.
Pronuncia abbastanza stupefacente, perché “saltando” la fase di impostazione dell’opposizione all’ordinanza sommaria del giudizio (specificatamente prevista dalla legge), rischia di pregiudicare il diritto di difesa delle parti. Nel caso esaminato, il giudizio, iniziato (secondo quanto è dato capire) nei modi e coi tempi propri della prima fase sommaria della legge Fornero, si era concluso con una sentenza invece che con un’ordinanza, per cui i giudici investiti dell’appello avevano dichiarato quest’ultimo inammissibile, qualificando la sentenza come ordinanza e rilevando l’assenza della fase di opposizione ad essa. La Corte ritiene invece che la sentenza appellata abbia non solo la forma, ma anche la sostanza della sentenza, essendo stata emessa al termine dell’istruttoria richiesta delle parti ed essendo sorretta da un’adeguata motivazione. Hanno quindi concluso per l’appellabilità della stessa.
Sezione: processuale.