Corte di cassazione, sentenza 28 marzo 2018 n. 7694

28 Marzo 2018

Sui poteri probatori d’ufficio del giudice del lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In una causa di impugnazione del licenziamento di una lavoratrice, il giudice del lavoro. per accertare se effettivamente la malattia che aveva comportato la sua assenza fosse compatibile con la sua partecipazione ad una manifestazione, aveva disposto d’ufficio l’esibizione di ulteriori certificati medici oltre quelli provenienti dall’INPS (che non indicano la diagnosi) prodotti dalla ricorrente, la Corte ribadisce la regola secondo la quale il giudice, anche d’appello, ove ritenga insufficienti le prove acquisite, può motivatamente ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché si tratti di fatti ritualmente dedotti e sussistano in giudizio altri mezzi istruttori da approfondire.
Sezione: processuale