Corte di cassazione, sentenza 3 giugno 2015 n. 11478

3 Giugno 2015

L’INPS che ha pagato integralmente il t.f.r. con gli accessori ai dipendenti di una impresa fallita può insinuare il relativo credito nel fallimento con i limiti di cui agli artt. 54, 55 e 59 L. F.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Come il dipendente che insinui direttamente il proprio credito per il t.f.r. nel fallimento della propria datrice di lavoro non può pretendere di ottenere soddisfazione, in via di privilegio, anche per gli interessi maturati successivamente alla vendita dell’ultimo bene del fallimento e per la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla definitività dello stato passivo, così la medesima regola si applica anche all’INPS che agisce in surrogazione, ancorché abbia pagato integralmente il credito per t.f.r. e accessori al dipendente dell’impresa fallita. Naturalmente se e quando quest’ultima ritorni in bonis, il credito inevaso potrà essere da essa soddisfatto. – Sezione: processuale