Corte di cassazione, sentenza 3 luglio 2018 n. 17365
3 Luglio 2018
Se il lavoratore deduce in giudizio il proprio demansionamento, è il datore che deve provare il contrario.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Ribadendo il principio affermato in una recente occasione relativamente ad una fattispecie analoga, la Corte afferma che se il lavoratore allega in giudizio un proprio demansionamento derivante dall’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi impostigli dall’art. 2103 c.c., quest’ultimo ha l’onere di provarne l’esatto adempimento: o provando l’assenza in concreto del demansionamento o la legittimità dello stesso o la sua derivazione dell’inadempimento da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Sezione: processuale