Corte di cassazione, sentenza 4 luglio 2018 n. 17522
La denuncia del carattere ritorsivo di un licenziamento non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare la contestata esistenza di una giusta causa o giustificato motivo.
In giudizio, il lavoratore licenziato aveva anzitutto chiesto la dichiarazione di nullità del licenziamento, in quanto illegittima reazione all’esercizio di un diritto sindacale, attuata trasferendo tutto il personale, salvo il ricorrente, ad altra società; in subordine ne aveva comunque dedotto l’ingiustificatezza. I giudici di merito, escludendo la natura elusiva e quindi ritorsiva dell’operazione, qualificata incidentalmente come trasferimento d’azienda, avevano respinto la domanda. La Corte cassa la decisione, ribadendo il principio di cui alla massima e evidenziando che gli stessi giudici avevano giudicato incidentalmente il licenziamento sostanzialmente originato dal trasferimento di azienda, invece che sostenuto dai motivi indicati nella relativa lettera.
Sezione: processuale