Corte di cassazione, sentenza 7 luglio 2020 n. 14082
Ancora sulla distribuzione dell’onere della prova in materia di infortunio sul lavoro.
In molteplici occasioni (non sempre) e anche nel caso in esame, la Corte afferma che, in caso di infortunio sul lavoro, l’infortunato deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e in nesso di causalità tra i due elementi, mentre il datore di lavoro deve poi provare di avere adottato tutte le misure idonee a salvaguardare la salute del dipendente. Cosa sia questa nocività che l’infortunato deve provare non è chiaro. Essa non può che riguardare l’ambiente in cui è maturato l’infortunio e allora si risolve nella prova del nesso di causalità tra il fatto come si è svolto e il danno: nel caso di specie, che il lavoratore è caduto scivolando da una scala a pioli, dalla quale scendeva per compiere un certo lavoro nel sotterraneo. Spetterà poi al datore di lavoro dimostrare che la scala era saldamente ancorata e sicura e che comunque era l’unico mezzo possibile per scendere nel sotterraneo. Se invece si intendesse accollare al lavoratore l’onere di dimostrare che la scala era instabile, che i gradini erano scivolosi e che, invece della pericolosa scala a pioli, l’impresa avrebbe potuto adottare altri mezzi sicuri di discesa, allora lo si graverebbe dell’onere di provare la colpa del datore di lavoro, in contrasto con i principi che viceversa vengono affermati anche nel caso esaminato dalla Corte.
Sezione: processuale