Corte di cassazione, sentenza 7 maggio 2018 n. 10897
Un caso d’inammissibilità del ricorso per cassazione per la “doppia conforme” nei due gradi di merito del giudizio.
Nella specie, dopo avere avuto torto nel merito nei due precedenti gradi di giudizio, un dipendente sindacalista, licenziato per avere diffuso notizie false sul datore di lavoro, aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che dalle prove raccolte risulterebbe la veridicità delle notizie in questione. Dichiarando inammissibile il ricorso per la “doppia conforme” relativamente alle ragioni di fatto della decisione nei due precedenti gradi, la Corte ricorda che, per evitare la pronuncia di inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la diversità tra le ragioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado e quelle della sentenza d’appello.
Sezione: processuale