Corte di cassazione, sentenza 7 ottobre 2015 n. 20068
Il termine di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale di un licenziamento decorre dalla spedizione da parte del lavoratore – e non dalla ricezione da parte del datore di lavoro – dell’impugnazione stragiudiziale dello stesso.
Come noto, il legislatore degli anni 2010-2012 ha modificato i termini per l’impugnazione del licenziamento, stabilendo per essa un doppio termine di decadenza: di 60 giorni per l’impugnazione anche solo stragiudiziale e di 180 successivi per la promozione della causa. Sorto in un giudizio il problema della decorrenza di questo secondo termine, il lavoratore aveva sostenuto che essa iniziasse dal momento del perfezionamento del primo atto, vale a dire dalla ricezione dell’impugnazione stragiudiziale. La Corte opta invece per la soluzione più rigorosa, respingendo l’ipotesi di possibili analogie con la disciplina del rispetto dei termini processuali.
Sezione: processuale