Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2015 n. 11910
L’intimazione di un licenziamento per un determinato motivo non ne esclude uno successivo per un motivo diverso, la cui efficacia resta condizionata all’annullamento del primo.
La sentenza ritiene superato l’opposto orientamento, secondo il quale un secondo licenziamento per un motivo diverso può essere successivamente intimato solo laddove il primo sia stato già annullato. Effettivamente, nella giurisprudenza della cassazione prevale l’orientamento sostenuto dalla presente sentenza, anche se non mancano prese di posizione contrarie (cfr. ad es. Cass. n. 459/2011, che ritiene il secondo licenziamento, intimato in costanza del primo, nullo per difetto di causa), che meriterebbero un esame approfondito e una presa di posizione definitiva da parte delle sezioni unite della Corte. – Sezione: processuale