Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2021 n. 16166

9 Giugno 2021

Al fine del rispetto del termine per la riassunzione del processo sospeso (o interrotto) vi è piena equivalenza tra i modelli formali dell’atto all’uopo prescelto (ricorso o citazione).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un processo iniziato con atto di citazione era stato riassunto, dopo la sospensione, col deposito di un ricorso nei termini di legge, cui era seguito il provvedimento del giudice e la notifica oltre tali termini. La Corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità della riassunzione, mentre la Cassazione, con una bella sentenza, distingue il caso della riassunzione da quello dell’impugnazione. Nel secondo caso ogni modello formale dell’atto relativo deve rispettare le regole del rito, per cui, ad es. se la sentenza in un processo iniziato con atto di citazione viene impugnata per errore con ricorso, questo, per rispettare i termini dell’impugnazione, deve essere depositato e notificato e, viceversa, la citazione in luogo del ricorso, per produrre l’effetto di impugnazione, deve essere non solo notificata ma anche depositata nella cancelleria del giudice. Viceversa, nella riassunzione è il medesimo processo e non uno diverso, impugnatorio, che prosegue, per cui le forme dell’atto che esprime tale volontà possono essere molto semplici e il ricorso in luogo della citazione produrre il suo effetto già col deposito nella cancelleria del giudice