Corte di cassazione, sentenza 9 maggio 2014 n. 10133
INAMMISSIBILE il RICORSO DIRETTO IN CASSAZIONE (c.d. per saltum) contro l’ordinanza che conclude la fase sommaria del rito speciale FORNERO in materia di impugnazione dei licenziamenti.
Nel caso esaminato dalla Corte, un dirigente aveva impugnato il licenziamento ex art. 18 S.L., col nuovo procedimento speciale previsto dalla legge Fornero (articolato, nel primo grado, in due fasi: una sommaria, che si conclude con una ordinanza e l’altra – eventuale e proponibile mediante opposizione avanti al medesimo ufficio giudiziario – di cognizione piena, che si conclude con una sentenza impugnabile con l’appello) e, ottenuta nella fase sommaria il rigetto – con ordinanza – della propria pretesa, aveva chiesto direttamente alla Cassazione l’annullamento della stessa per motivi di diritto, utilizzando uno strumento, il ricorso in cassazione per saltum, previsto in via generale dall’art. 360, secondo comma c.p.c. per le sentenze appellabili e subordinato al preventivo accordo tra le parti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sia perché mancava l’accordo tra le parti, sia e soprattutto perché un tale strumento non è applicabile all’ordinanza conclusiva della fase sommaria del c.d. rito Fornero. – Sezione: Processuale