Corte di Cassazione, sez. un. civ., 10 gennaio 2024 n. 2075

10 Gennaio 2024

Non necessaria la contestualità della procura speciale autenticata dal difensore rispetto al ricorso per cassazione cui accede.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il tema è stato proposto alle sezioni unite civili dalla terza sezione della Corte di cassazione in considerazione di un contrasto di giurisprudenza in atto tra vari collegi all’interno della medesima sezione. Secondo un primo orientamento, infatti, l’autenticazione della sottoscrizione della procura speciale al ricorso per cassazione da parte del difensore deve avvenire, a pena di nullità, in un unico contesto spaziale e temporale rispetto alla redazione dell’atto cui accede. L’altro orientamento, viceversa, non ravvisa nell’ordinamento processuale alcuna norma che imponga una tale contestualità, essendo la specialità della procura desumibile anche, da un lato, dalla sua congiunzione, materiale o informatica, successiva al ricorso e dall’altro dalla susseguente notifica insieme a quest’ultimo. Le sezioni unite (altra sentenza identica delle sezioni unite, in pari data, reca il n. 2077) sposano quest’ultima soluzione, con le ragioni che la sostengono, in un’ottica non meramente formalistica e che valorizza la necessaria leale collaborazione della classe forense. In definitiva, ciò che è necessario ad assicurare la richiesta specialità della procura autenticata dal difensore è che questa sia successiva alla sentenza impugnata e antecedente alla notifica del ricorso cui accede.