Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 13 marzo 2024 n. 6477
La paternità del ricorso per cassazione non sottoscritto può desumersi da altri elementi che designino con certezza il suo autore.
Il caso esaminato dalle S.U. della Corte è quello di un ricorso per cassazione in formato digitale per conto di un’Agenzia pubblica (per legge difesa dall’Avvocatura dello Stato) privo della sottoscrizione del suo autore, oggetto pertanto dell’eccezione di inammissibilità per inesistenza dell’atto della parte alla quale esso era stato notificato in maniera digitale. Richiamando un proprio recente precedente, la Corte, pur confermando la natura essenziale della sottoscrizione dell’autore dell’atto, fa derivare dalla sua mancanza l’inesistenza di quest’ultimo solo laddove la sua paternità non sia desumibile da altri elementi qualificanti che consentano di avere certezza di chi ne sia l’autore. Nel caso in esame, è stata ritenuta l’ammissibilità del ricorso, anzitutto perché era certa la provenienza della notifica del ricorso dall’Avvocatura dello Stato, che difende in maniera intercambiabile tra i suoi componenti l’Agenzia; non solo, ma era altresì certa l’individuazione dell’avvocato dello Stato che aveva redatto il ricorso, il quale infatti risultava sottoscrittore nella copia analogica del ricorso depositata (al tempo non era possibile il deposito in formato digitale), con l’attestazione di conformità della stessa all’originale.