Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 7 maggio 2024 n. 12449
Identificazione, in sede di esecuzione, degli interessi legali dalla domanda liquidati genericamente in sentenza.
Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, a norma dell’art. 363-bis c.p.c., riguardava l’individuazione del tipo di interessi da riconoscere, tra quelli considerati al primo e al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., in sede di esecuzione di un titolo giudiziale di condanna che indichi genericamente dovuti gli interessi legali dalla domanda. Le sezioni unite della Corte, investite della questione dal primo Presidente, dichiarano anzitutto ammissibile il rinvio pregiudiziale, rilevando che il problema, pur esaminato, non era stato ancora risolto in sede di legittimità. Nel merito, la Corte ricorda che i poteri del giudice dell’esecuzione sono, anche sul punto, di mera identificazione del contenuto del titolo esecutivo. Nel verificare se questo ha inteso far riferimento all’uno piuttosto che all’altro tipo di interessi legali, va poi tenuto conto che quelli di cui al quarto comma, facendo riferimento alla legislazione speciale relativa alle transazioni commerciali, presuppongono ulteriori requisiti costitutivi rispetto a quelli generali di cui al primo comma (fonte dell’obbligazione: contrattuale, extracontrattuale, credito di lavoro etc; assenza di un accordo tra le parti sul saggio degli interessi). La conseguenza è che, nel silenzio del titolo quanto all’accertamento di tali requisiti ulteriori, gli interessi dal momento della domanda genericamente liquidati non possono che essere quelli di cui al primo comma, mentre quelli di cui al quarto comma potranno essere posti in esecuzione solo se nella sentenza ne risulti l’accertamento della spettanza.