Corte di cassazione, sez. un., sentenza 7 aprile 2014 n. 8053
Le sezioni unite precisano i LIMITI entro i quali sono oggi (dal 12 settembre 2012) ammissibili in Cassazione RICORSI che investono la MOTIVAZIONE della sentenza di merito.
Secondo le importanti precisazioni delle sezioni unite della Corte, chiamate a decidere la questione di massima ritenuta di particolare importanza relativa alla interpretazione del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la modifica operata dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge 134/2012, comporta la RIDUZIONE DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE denunciabile in Cassazione alla inesistenza o alla mera apparenza della stessa (in termini di incomprensibilità e non di insufficienza), nonché all’omesso esame di un fatto decisivo per i giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avanti al giudice di merito. Con la nuova formulazione il legislatore torna, secondo la Cassazione, alla formulazione originaria del codice del 1940, dopo prolungate stagioni di strumentalizzazione del vizio di motivazione ad opera delle parti, diretta ad ottenere dal giudice di legittimità un IMPROPRIO TERZO GRADO DI GIUDIZIO SUI FATTI e che ha reso nel tempo insostenibile il carico della Corte, con pregiudizio della sua funzione di INTERPRETAZIONE E UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO. – Sezione: Processuale