Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 settembre 2016 n. 18121

14 Settembre 2016

1) La notifica di una copia di ricorso mancante di pagine significative rispetto all’originale depositato costituisce vizio della notifica, sanabile ex tunc con una nuova notifica o per effetto della costituzione dell’intimato. 2)L’appello avanti a giudice incompetente non impedisce la prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente, cui la causa andrà riassunta.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

1) Quanto alla prima affermazione, era stata consegnata dall’ufficiale notificatore una copia del ricorso per cassazione priva di pagine fondamentali per comprenderne il contenuto, sicché l’intimato aveva chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, per lesione del diritto di difesa. In una situazione in cui l’originale del ricorso depositato in cancelleria era completo di tutte le pagine, la Corte ha affermato il principio indicato, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale verificatosi in proposito. 2) Anche sulla questione che ha dato luogo alla seconda “massima” si era formato un contrasto di giurisprudenza tra chi riteneva inammissibile l’impugnazione in caso di giudice di appello incompetente e chi invece applicava il meccanismo della riassunzione dl giudizio avanti al giudice competente, il quale comporta la conservazione del rapporto processuale, che dal giudice incompetente prosegue avanti a quello competente. Le sezioni unite hanno risolto il contrasto aderendo al secondo orientamento. – Sezione: processuale