Corte di cassazione, sez.unite civili, sentenza 27 ottobre 2016 n. 21691

27 Ottobre 2016

1) Col ricorso per cassazione può essere censurata la sentenza d’appello anche per violazione di norme ad essa successive, purché aventi efficacia retroattiva. 2) Il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

1) La prima questione era sorta con riferimento alla possibilità di dedurre per la prima volta in cassazione la violazione dell’art. 32 della L. n. 130 del 2010 per impugnare una sentenza antecedente alla sua entrata in vigore. Tale norma aveva disciplinato il risarcimento del danno dovuto in caso di conversione di uno o più contratti a termine, limitandolo, a differenza che per il passato (in cui era parametrato sulle retribuzioni perdute a partire dalla scadenza del termine), a una indennità rapportata ad un numero limitato di retribuzioni e stabilendo l’efficacia retroattiva della disposizione. 2) Ma, precisa la Corte con riguardo alla seconda massima, se la sentenza impugnata si compone di più parti connesse, nel senso che la caducazione della principale fa venir meno anche la dipendente (nell’esempio, è il rapporto tra la dichiarazione di nullità del contratto a termine e il conseguente risarcimento danni), l’impugnazione della prima impedisca il passaggio in giudicato anche della seconda, ancorché non autonomamente impugnata. – Sezione: processuale