Corte di cassazione S.U., sentenza 20 gennaio 2017 n. 1545
Escluso che tra la società p.a. e i suoi amministratori intercorra un rapporto di parasubordinazione.
Fra la società e i suoi amministratori, le sezioni unite civili della Corte avevano in precedenza (sentenza n. 10680 del 1994) individuato un duplice rapporto: uno di c.d. immedesimazione organica, per cui l’amministratore, quando agisce come tale, è la società; e un rapporto sottostante intersoggettivo (che regola ad es. l’attribuzione dei poteri, la durata, il compenso, etc.) riconducibile al tipo parasubordinato (di collaborazione personale, coordinata e continuativa). Ora le medesime sezioni unite della Corte ritornano sulla questione, anche alla luce delle recenti modifiche della disciplina societaria, e affermano che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Tra le varie conseguenze traibili da tale arresto spicca quella sul piano processuale, per cui anche le controversie relative, ad esempio, al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese. – Sezione: processuale.