Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. 212) …
Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. 212)
Il decreto legge riguarda misure per l’accelerazione dei processi civili, alcune delle quali interessano anche le cause di lavoro. In particolare, tra le più interessanti:
1) anche per le cause di lavoro è possibile per le parti stipulare una convenzione per ricercare fuori dal processo un accordo per la soluzione della controversia con l’assistenza di un avvocato, con esclusione delle vertenze che coinvolgono diritti indisponibili del lavoratore;
2) se si tratta di domande di pagamento di somme inferiori a 50.000,00 euro, l’invito alla controparte, prima del giudizio, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita è obbligatorio, a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria;
3) l’eventuale accordo finale di composizione della controversia è inoppugnabile, come se si trattasse di una conciliazione raggiunta davanti ad un giudice e costituisce titolo esecutivo, come se fosse una sentenza (artt. 2, 3, 4, 5 e 7);
4) per evitare tattiche dilatorie in giudizio, il decreto incrementa, per la durata il processo, il tasso di interesse legale sui crediti rivendicati (art. 17);
5) a partire dal trentesimo giorno successivo all’eventuale futura conversione del decreto legge, non sarà più possibile per il giudice compensare le spese di giudizio, se non in caso di soccombenza reciproca delle parti o se la questione è assolutamente nuova o registra un mutamento di giurisprudenza (art. 13);
6) vengono ridotte le ferie anche per gli avvocati (art. 16). – Sezione: processuale