Interpello Ministero del Lavoro n. 12/2014.
Somministrazione irregolare e termini di impugnazione del recesso. Rispondendo a una richiesta di chiarimenti dell’Assotrasporti, il Ministero ha fornito i propri chiarimenti in relazione ai termini di impugnazione in caso di rapporto di somministrazione irregolare, precisando che se il licenziamento è stato comunicato per iscritto e con l’indicazione dei motivi, si applica il termine decadenziale di 60 giorni; diversamente ove il recesso sia stato reso noto in forma verbale esso è inefficace, e l’azione deve essere esercitata entro 5 anni.
Ministero del lavoro, interpello n. 12 del 25 marzo 2014.
Secondo il Ministero, in caso di SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE DI LAVORO, appalto non genuino e distacco illegittimo del lavoratore, l’IMPUGNAZIONE dell’eventuale LICENZIAMENTO ORALE o senza comunicazione dei motivi (e quindi inefficace), effettuata dal lavoratore unitamente alla preliminare richiesta di costituzione del rapporto in capo al fruitore effettivo delle sue prestazioni, non soggiace ai normali termini di decadenza di cui all’art. 32, comma 4° L. n. 183/2010.
Sezione: Processuale